Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 2
- Requisiti generali
1. I soggetti titolari dell’iniziativa presentano una proposta di legge, redatta in preambolo ed in articoli, in conformità alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione).
2. La proposta di legge è accompagnata da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti e lo scopo e da una relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui siano previste spese o minori entrate. La relazione illustrativa sostituisce la relazione tecnico-normativa di cui alla l.r. 55/2008 .
3. La proposta di legge che comporta spese o minori entrate per l’esercizio in corso, indica l’ammontare della spesa o minore entrata, i mezzi per farvi fronte, le conseguenti variazioni di bilancio.
4. L’assenza dei requisiti, di cui al presente articolo, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’iniziativa.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.