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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

Art. 18
- Norma transitoria
1. Per i procedimenti di presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, in corso all’entrata in vigore della presente legge, restano validi gli atti già compiuti ai sensi della l.r. 19/1972 .
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, per procedimenti in corso s’intendono le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali, all’entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata in Consiglio regionale la richiesta di fogli di cui all’articolo 5, comma 5, della l.r. 19/1972 ovvero sia stata depositata, presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la proposta di legge ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 19/1972 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.