Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 14
- Valutazione della procedibilità
1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dagli uffici consiliari e sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia sulla procedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, articolo 3, comma 2, e articolo 13, comma 2.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati ed individua il responsabile del procedimento nell’ambito degli uffici consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.