Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 13
- Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati
1. Ogni sindaco di comune, ogni presidente di provincia, l’organo di vertice della città metropolitana ed il presidente del Consiglio delle autonomie locali, depositano la proposta di legge presso il Presidente del Consiglio regionale.
2. La proposta è accompagnata, a pena di improcedibilità, dalle deliberazioni di approvazione degli enti promotori.
3. I soggetti di cui al comma 1, all’atto della presentazione, provvedono ciascuno all’indicazione di un proprio delegato.(4)
4. Ai delegati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.