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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

Art. 11
- Spese
1. Il Consiglio regionale, quando non è stata dichiarata l’improcedibilità della proposta ai sensi dell’articolo 10, eroga ai promotori un rimborso spese forfettario (2)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 2.

per le spese di organizzazione nella misura di euro 5.000,00.
2. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta di legge, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale contenente l’indicazione del promotore a cui va effettuato il rimborso delle spese con effetto liberatorio.
3. L’entità del rimborso di cui al comma 1, può essere aggiornata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con periodicità almeno biennale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.