Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51
Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010
Art. 1
- Iniziativa popolare delle leggi
1. L’iniziativa popolare delle leggi, di seguito denominata iniziativa, è esercitata, ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto, da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, una volta istituita, e dal Consiglio delle autonomie locali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.