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Legge regionale 2 agosto 2010, n. 44

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 4 agosto 2010





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Visto l’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 21 giugno 2010, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”).


Considerato quanto segue


1. La recente modifica della l.r. 3/2009 ad opera della l.r. 37/2010 , ha esteso ai vicepresidenti dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri l’indennità di funzione già prevista per i vicepresidenti ed i segretari delle commissioni consiliari, pari al 5 per cento dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati;


2. La previsione di questa nuova indennità di funzione ha inteso equilibrare l’attribuzione delle indennità consiliari, in ragione dei livelli di responsabilità politica ed organizzativa connessi all’esercizio dei diversi ruoli;


3. La disposizione, pur ispirata a ragioni di parità di trattamento tra posizioni equivalenti e tale da lasciare del tutto impregiudicata la generale attuazione dei principi di contenimento della spesa, ha dato origine a critiche che hanno impropriamente coinvolto il ruolo e la dignità dell’istituzione consiliare;


4. A tutela dell’immagine del Consiglio regionale, su diretta iniziativa del suo Presidente, si ritiene opportuno far sì che l’attribuzione di tale nuova indennità risulti a costo zero per il bilancio del Consiglio regionale, tramite la corrispondente riduzione, nella misura del 10 per cento, a far data dall’entrata in vigore della l.r. 37/2010 , dell’indennità di funzione prevista dalla stessa l.r. 3/2009 a favore del Presidente del Consiglio regionale;


Approva la seguente legge

Art. 1
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2009
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “
e presidente del Consiglio
” sono abrogate.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
b) presidente e vicepresidente del Consiglio, componente della Giunta: 15 per cento;
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Gli effetti della presente legge decorrono, retroattivamente, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2010, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.