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Legge regionale 2 agosto 2010, n. 44

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 4 agosto 2010





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Visto l’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 21 giugno 2010, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”).


Considerato quanto segue


1. La recente modifica della l.r. 3/2009 ad opera della l.r. 37/2010 , ha esteso ai vicepresidenti dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri l’indennità di funzione già prevista per i vicepresidenti ed i segretari delle commissioni consiliari, pari al 5 per cento dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati;


2. La previsione di questa nuova indennità di funzione ha inteso equilibrare l’attribuzione delle indennità consiliari, in ragione dei livelli di responsabilità politica ed organizzativa connessi all’esercizio dei diversi ruoli;


3. La disposizione, pur ispirata a ragioni di parità di trattamento tra posizioni equivalenti e tale da lasciare del tutto impregiudicata la generale attuazione dei principi di contenimento della spesa, ha dato origine a critiche che hanno impropriamente coinvolto il ruolo e la dignità dell’istituzione consiliare;


4. A tutela dell’immagine del Consiglio regionale, su diretta iniziativa del suo Presidente, si ritiene opportuno far sì che l’attribuzione di tale nuova indennità risulti a costo zero per il bilancio del Consiglio regionale, tramite la corrispondente riduzione, nella misura del 10 per cento, a far data dall’entrata in vigore della l.r. 37/2010 , dell’indennità di funzione prevista dalla stessa l.r. 3/2009 a favore del Presidente del Consiglio regionale;


Approva la seguente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.