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Legge regionale 23 luglio 2010, n. 42

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 4 agosto 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. Con l’articolo 24 bis della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è stata introdotta nell’ordinamento regionale l’incompatibilità fra la carica di consigliere e quella di assessore, con decadenza dal Consiglio regionale del consigliere nominato assessore;


2. Conseguentemente, agli assessori, anche se di provenienza consiliare, non sono più applicabili le disposizioni in materia di status dei consiglieri regionali, ivi compresa quella che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato;


3. Al fine di equiparare lo status giuridico di assessore regionale a quello di consigliere regionale, in congruenza con le scelte istituzionali di competenza della Regione, consentendo fra l’altro agli assessori che siano dipendenti pubblici al momento della nomina la necessaria disponibilità personale per assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, è modificata la l.r. 38/2000 .


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.