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Legge regionale 23 luglio 2010, n. 42

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 4 agosto 2010

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 38/2000
1. L’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 2
1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l’intera durata dell’incarico, le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) e della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali). Si applicano altresì le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.