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Legge regionale 21 giugno 2010, n. 37

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Visto l’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n.3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Visto l’articolo 17 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Il reg.int. 12/2010 prevede la figura del vicepresidente del gruppo che coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza ed impedimento;


2. La l.r. 3/2009 , all’articolo 5, disciplina le rispettive quote di indennità per le diverse funzioni previste all’interno del Consiglio regionale senza contemplare, tra i destinatari di dette indennità, la figura del vicepresidente del gruppo, neppure in riferimento ai gruppi di maggiori dimensioni;


3. I gruppi consiliari composti da numerosi consiglieri presentano una maggiore complessità di organizzazione e di gestione, anche in riferimento alle funzioni vicarie esercitate dai vicepresidenti;


4. L’ordinamento regionale contempla già una valutazione della suddetta maggiore complessità, laddove, all’articolo 58 della l.r. 1/2009 , attribuisce un livello più alto di inquadramento ai responsabili delle segreterie dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri, individuando in tale soglia il tratto distintivo tra gruppi che comportano un livello minore o maggiore di complessità organizzativa e gestionale;


5. Appare coerente integrare la disposizione del citato articolo 5 della l.r. 3/2009 , estendendo ai vicepresidenti dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri l’indennità di funzione, nella medesima percentuale stabilita a favore dei vicepresidenti e dei segretari di commissione;


Approva la presente legge

Art. 1
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2009
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n.3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola: “
commissione
” sono inserite le seguenti: “
, vicepresidente di gruppo consiliare composto da
almeno tredici consiglieri
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.