Legge regionale 21 giugno 2010, n. 37
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010
Art. 1
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2009
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n.3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola: “
commissione
” sono inserite le seguenti: “, vicepresidente di gruppo consiliare composto da
almeno tredici consiglieri
”.
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