Legge regionale 11 maggio 2010, n. 36
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 14 maggio 2010
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 14 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 1/2009 , all’articolo 50, disciplina l’organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e all’articolo 51, disciplina le modalità di costituzione e di risoluzione del rapporto di lavoro dei responsabili di dette strutture e definisce i criteri di riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante agli stessi;
2. Nell’attuale fase di avvio della nuova legislatura regionale e di nuova costituzione delle strutture di cui sopra, risulta opportuno modificare i criteri relativi alle modalità di costituzione delle suddette strutture, nonché i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai loro responsabili, nell’ottica di perseguire una razionalizzazione della spesa.
Approva la presente legge