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Legge regionale 11 maggio 2010, n. 36

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 14 maggio 2010




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 14 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 1/2009 , all’articolo 50, disciplina l’organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e all’articolo 51, disciplina le modalità di costituzione e di risoluzione del rapporto di lavoro dei responsabili di dette strutture e definisce i criteri di riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante agli stessi;


2. Nell’attuale fase di avvio della nuova legislatura regionale e di nuova costituzione delle strutture di cui sopra, risulta opportuno modificare i criteri relativi alle modalità di costituzione delle suddette strutture, nonché i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai loro responsabili, nell’ottica di perseguire una razionalizzazione della spesa.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.