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Legge regionale 3 marzo 2010, n. 28

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
Art. 13
1. L’articolo 24 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti
1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all’esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13.
3. I titolari di scarichi di AMPP che risultino già titolari di eventuali autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento possono presentare richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente anche successivamente al termine di cui al comma 2 contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni esistenti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 13.
4. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 5.
5. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l’amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.
6. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.
”.
Art. 14
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole “
Entro trecentossessantacinque giorni
” sono sostituite con le seguenti: “
Entro due anni
”.
Art. 15
1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i gestori
della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalenti se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e inferiori a diecimila abitanti equivalenti se recapitanti in acque marino costiere, trasmettono alle province competenti un programma, approvato dall' AATO, per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015, oppure anche successivamente a condizione che ciò non pregiudichi il raggiungimento a tale data degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs 152/2006.
”.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.