Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la Sito esternolegge 27 maggio 1991, 176 ;


Vista la convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;


Considerato quanto segue:


1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti;


2. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, è considerata la figura più idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori;


3. Si ritiene di attribuire al Garante per l’infanzia e l’adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in raccordo con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito;


4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;


5. Valutata l’importanza, per le funzioni ad esso attribuite, di assicurare al Garante per l’infanzia e l’adolescenza, un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;


Si approva la presente legge:


Art. 1
- Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell’articolo 4, comma 1), lettera d), dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunità per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante.
2. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.
Art. 2
- Funzioni
1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
a) diffonde la conoscenza e promuove l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;
c) rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, anche migranti, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza, inoltre provvede a:
1) fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
2) segnalare agli enti locali situazioni di minori a rischio e sollecitare le amministrazioni competenti ad adottare misure di aiuto e sostegno;
3) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell’interesse dei minori;
4) trasmettere la segnalazione alle autorità competenti nei casi di ipotesi di reato.
e) svolge la funzione di verifica, prevista nell’ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale, anche in sede di aggiornamento annuale, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di intesa con le amministrazioni locali, delle attività svolte dai servizi sociali in ordine alle attività di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche nel corso di svolgimento di procedimenti giudiziari;
f) collabora strettamente e si raccorda con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione dei minori; interviene per garantire il diritto all’educazione e all’istruzione per tutti i minori presenti in Toscana e provvede al monitoraggio del fenomeno del lavoro minorile e dell’accattonaggio;
g) interviene, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti dell’amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
h) formula proposte ed esprime parere su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
i) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) all’analisi e alla diffusione dei dati di vigilanza sulla programmazione televisiva e radiofonica, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori e gli adolescenti sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa; segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
j) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile e collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, quali, in particolare, l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza;
k) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze dei minori e degli adolescenti.
2. Il garante svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere j) e k), avvalendosi della collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro dei rapporti previsti dall’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionale di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza).
Art. 3
- Attività di tutela
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il garante può:
a) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività in sinergia con i soggetti territoriali e con i servizi sociali e nel pieno rispetto delle competenze attribuite;
b) stabilire intese ed accordi con gli ordini professionali e gli organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
d) attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.
2. E’ compito del garante promuovere la disponibilità fra i cittadini idonei ad assumere la funzione di tutela e di curatela dei minori, anche mediante la progettazione e l’organizzazione di idonei corsi ed iniziative di formazione.
Art. 4
- Rapporti con altri organismi di garanzia
1. Le funzioni e le attività di cui agli articoli 2 e 3, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.
2. Il garante, il Difensore civico regionale e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell’ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.
Art. 5
- Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità
1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente;
b) qualificata e comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie e delle funzioni di cui alla presente legge .
2. Non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali.
3. Al garante si applicano, altresì, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall’articolo 12 della medesima l.r. 5/2008 .
Art. 6
- Cause di incompatibilità
1. La carica di garante è incompatibile con:
a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
b) l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.
Art. 7
- Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante
1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008 .
2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Il garante prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.
Art. 8
- Cause di scadenza anticipata
1. L’incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all’articolo 7, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.
2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.
3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l’elezione del garante è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l’incarico è transitoriamente ricoperto, senza diritto all’indennità, dal Segretario generale del Consiglio regionale.
Art. 9
- Trattamento economico
1. Al garante è attribuita un indennità di funzione pari al 70 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 18.

di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 18.

(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).(1)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.
Art. 10
- Sede e organizzazione
1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All’assegnazione del personale nell’ambito della dotazione organica del Consiglio, nonché alla fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio del garante, provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso.
3. Gli oneri relativi all’attività per il garante sono imputati sul bilancio del Consiglio regionale e determinati annualmente sulla base di un programma delle attività trasmesso dal garante all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.
Art. 11
- Relazione annuale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il garante presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati raggiunti.
2. La relazione è corredata da osservazioni e da eventuali proposte di atti normative ed amministrativi per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Toscana.
3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza il garante può inviare relazioni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale o chiedere di riferire al Consiglio stesso.
4. Della relazione annuale è disposta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e viene data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
Art. 12
- Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, il garante organizza, ogni due anni, una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali e con gli enti locali.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Agli oneri fnanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio 2010 in euro 150.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010 del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.