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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente linee di orientamento e modernizzazione dei settori riguardanti l’agricoltura;


Vista la Sito esternolegge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)


Considerato quanto segue:


1. L’agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell’agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversità e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell’imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l’Sito esternoarticolo 1 del d.lgs. 228/2001 ;


2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un’ulteriore potenzialità multifunzionale dell’attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l’espressione “agricoltura sociale”, affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell’attività agricola (prima attività dell’uomo, intrinsecità di valori come la famiglia, la solidarietà, il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l’unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l’integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche;


3. La definizione sintetica di “agricoltura sociale” racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell’Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l’esperienza delle ‘green care farms’ olandesi. In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell’intervento sociale e dal cosiddetto ‘terzo settore’, con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l’integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla Sito esternolegge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l’impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all’esperienza delle ‘fattorie didattiche’ che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all’educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche;


4. L’agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La Toscana e Regioni come Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d’Aosta, ha previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 opportunità di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale. Fra queste opportunità rientra la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) che ha come beneficiari imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all’interno delle aziende agricole “finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali”. Tali scelte rientrano appieno in quella concezione di sviluppo rurale che è stata efficacemente individuata come “nuovo modello di welfare locale”;


5. In Toscana insiste una rete di realtà, a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, senza contare i molti soggetti operanti nel cosiddetto “terzo settore” e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell’agricoltura sociale, considerando anche che molti detenuti ed internati provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni casi sono già impegnati in attività agricole all’interno degli istituti;


6. Dall’agricoltura sociale, esercitata attraverso i poderi sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e ricavo finale.


Si approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l’agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l’attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della medesima l.r. 41/2005 .
2. La Regione diffonde la conoscenza dei “poderi sociali” presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) agricoltura sociale: l’attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 41/2005 , anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;
b) podere sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l’uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale “sul posto di lavoro”;
3) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale.
Art. 3
- Modalità operative
1. Le attività relative all’agricoltura sociale sono attuate mediante:
a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della l.r. 41/2005 ;
b) gli strumenti di programmazione agricola regionale.
Art. 4
- Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale (1)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 85.

, l'Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L’osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali;
b) promuovere le azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale nonché gli studi e le ricerche.
2. L’osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalità definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento.
3. La partecipazione ai lavori dell’osservatorio è gratuita.
Art. 5
- Elenco e rete dei poderi sociali
1. E’ istituito l’elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti in Toscana. L’elenco è tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 86.

ed è aggiornato annualmente.
2. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa proposta della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco dei poderi sociali. (3)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 86.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
Art. 6
- Misure di sostegno
1. La Regione promuove l’utilizzo da parte dei poderi sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:
a) ai poderi sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;
b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poderi sociali i beni dei rispettivi patrimoni.
2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poderi sociali.
3. Nell’ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la “filiera corta”, la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.
Art. 7
- Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull’attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:
a) il numero dei poderi sociali iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5;
b) le attività svolte dall’osservatorio di cui all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete dei poderi sociali;
c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.