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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) agricoltura sociale: l’attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 41/2005 , anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;
b) podere sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l’uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale “sul posto di lavoro”;
3) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.