Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (4)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l’agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l’attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della medesima l.r. 41/2005 .
2. La Regione diffonde la conoscenza dei “poderi sociali” presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.
Note del Redattore:
La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.