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Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (138)

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010





PREAMBOLO


Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;


Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale) e dalla Sito esternolegge del 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); (3)

Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1.



Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49 );


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 24 luglio 2009;


Considerato quanto segue:


1. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Sito esternod.lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata;


2. L'Sito esternoarticolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;


3. L’intervento legislativo regionale, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché la materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione , risponde all’esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali delle regioni;


4. La finalità generale della presente legge è pertanto, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all’adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), con una normativa “innovata”, che qualifichi ulteriormente l’ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile;


5. Per quanto riguarda la VAS, le finalità enunciate al punto precedente sono perseguite attraverso il fondamentale criterio dell’integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla presente legge, sia mediante l’apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive. Pertanto il regolamento d’attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali;


6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell’applicazione del principio contenuto nel d.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l’individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni; (20)

Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 3.



7. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni;


8. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla l.r. 56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;


9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000 , ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell’ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;


10. La maggior parte delle osservazioni formulate nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali sono state accolte e non sono state recepite quelle in contrasto con le proposte avanzate e i principi desumibili dall’ordinamento statale di riferimento;


11. La Sito esternol. 99/2009 , ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano gli allegati II, III e IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 incidendo sull’assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell’ambito della presente legge; (4)

Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1.



Si approva la presente legge


TITOLO I
Disposizioni comuni e principi generali
CAPO I
Oggetto e finalità della normativa
Art. 1
Oggetto della legge
1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano:
a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale);
b) la procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, di seguito denominata VIA, di cui al titolo III, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, (150)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 2.

come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, (204)

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 1.

e del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b bis) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV bis, in attuazione della direttiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), (150)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 2.

e della parte seconda, titolo III bis, della del d.lgs.152/2006; (22)

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 4.

b ter) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale di cui al titolo IV ter ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). (151)

Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 2.

Art. 2
Finalità generali e principi di tutela ambientale
1. La Regione persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l’azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l’azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi inquina paga”.
2. La presente legge assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la concreta attuazione, nelle procedure disciplinate nei titoli II e III, dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
TITOLO II
La valutazione ambientale strategica
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
Finalità
1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.
2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente affinché, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale secondo i principi dell’articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 (23)

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 5.

.
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale; (24)

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 24 e con i contenuti di cui all’Allegato 2;
e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; (25)

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo; (27)

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

l) proponente: eventuale (28)

Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

soggetto pubblico o privato, se (28)

Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;
n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;
o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;
q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;
r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, (29)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall’autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;
s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.
Art. 5
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, (205)

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 2.

III e IV del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter (152)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 3.

.(8)

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006. (10)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. (153)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 3.

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006. (12)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali e dei piani di sviluppo aeroportuale, (249)

Parole inserite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito degli stessi piani, (250)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006. (10)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

Art. 5 bis
1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) .
2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis).
Art. 6
Casi di esclusione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:
a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.
1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica (251)

Parole inserite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 21.

o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui all’articolo 5, comma 4 ter, nonché (251)

Parole inserite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 21.

a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. (31)

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 9.

Art. 7
Obblighi generali
1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità precedente o (32)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.

dal proponente contemporaneamente (33)

Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.

all’avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.
1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:
a) alla data in cui l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 22, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) alla data in cui l’autorità procedente o proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 23. (34)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Art. 8
Semplificazione dei procedimenti
1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.
2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. (155)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014 (156)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o (35)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 11.

il proponente e l’autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.
6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014 (156)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all’articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014 (156)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

sul piano o programma adottato (36)

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 11.

.
7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell’informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) , al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.
Art. 9
1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.
2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013 . A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013 .
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 46/2013 ;
b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;
c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013 ;
d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.
Art. 10
Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio(37)

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 12.

Abrogato.
CAPO II
Disposizioni sui soggetti e sulle competenze
Art. 11
Attribuzione delle competenze
1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:
a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.
Art. 12
Autorità competente
1. L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
2 bis. Per i piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, può svolgere le funzioni di autorità competente. (158)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 6.

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.
3 bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali (159)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 6.

. (39)

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 13.

Art. 13
Funzioni dell’autorità competente
1. L'autorità competente:
a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso; (206)

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 3.

b) si esprime (42)

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 14.

sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;
c) collabora con l'autorità procedente o (43)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 14.

con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.
Art. 14
Supporto tecnico all’autorità competente(44)

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 15.

Abrogato.
Art. 15
Funzioni dell'autorità procedente e del proponente (45)

Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

1. L'autorità procedente o (46)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare:
a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all’avvio del procedimento di cui alla l.r. 65/2014 (207)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 4.

e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
b) predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22 e lo trasmette all’autorità competente;
c) predispone il documento preliminare di cui all’articolo 23;
d) collabora con l’autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;
e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni;
e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente; (47)

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

e ter) redige la dichiarazione di sintesi. (47)

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

1 bis. L’autorità procedente provvede all’approvazione del piano o programma. (48)

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

1 ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell’ambito della propria autonomia l’esercizio delle funzioni di autorità procedente. (48)

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

Art. 16
Abrogato.
Art. 17
Esercizio delle competenze in forma associata(50)

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 18.

Abrogato.
Art. 18
Soggetti da consultare
1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o (51)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 19.

il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto:
a) del territorio interessato;
b) della tipologia di piano o programma;
c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
Art. 19
Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati
1. Gli enti territoriali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n), si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un piano o programma.
Art. 20
Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.
CAPO III
Disposizioni sulle fasi del procedimento
Art. 21
Modalità di svolgimento della VAS
1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
Art. 22
Procedura di verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità procedente o (52)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.
2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) , (252)

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22, comma 1.

all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS. (53)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio.
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente. (253)

Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22, comma 2.

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente. (160)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 7.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS (254)

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22, comma 3.

, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o (55)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

del proponente e dell’autorità competente.
Art. 23
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.
Art. 24
Rapporto ambientale
1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o (58)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

dal proponente e contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:
a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico (58)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23;
c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; (59)

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

d bis) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. (60)

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.
4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.
Art. 25
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;
c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Art. 26
Espressione del parere motivato
1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro quarantacinque (257)

Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3.(258)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi.
3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi. (13)

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

Art. 27
Conclusione del processo decisionale
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma. (64)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 25.

2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
a) del processo decisionale seguito;
b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS.
Art. 28
1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente. (209)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6.

2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.
Art. 29
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:
a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.
3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 1/2015 (210)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7.

. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.
4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla parte seconda del d.lgs.152/2006. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74. (259)

Comma inserito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 26.

4 ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente. (259)

Comma inserito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 26.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Art. 30
Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d’intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.
2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.
Art. 31
Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.
2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.
Art. 32
Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali (163)

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 10.

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime.
2. Qualora costituiscano una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014 .
Art. 33
Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
1. La Regione, consultata nell'ambito di procedimenti di competenza statale (164)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 11.

, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante atto (65)

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26.

dell’autorità competente, (66)

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26.

previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati.
2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali, (211)

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 8.

provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati. (67)

Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 11.

Art. 33 bis
1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo.
2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità procedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).
3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.
4. Per i procedimenti di competenza regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni, le province e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
5. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 4, il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.
6. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
CAPO IV
Art. 34
Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza (69)

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 28.

Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Art. 36
Abrogato.
Art. 37
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
2. Il procedimento di VAS si intende avviato:
a) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all’articolo 22, da parte del proponente all’autorità competente, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3, per i quali è necessario accertare preliminarmente l’assoggettabilità a VAS;
b) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all’articolo 23, da parte del proponente all’autorità competente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 2 .
Art. 38
1. Il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2015 disciplina il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al presente titolo II. (247)

Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R, emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”).
Art. 38 bis
1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l’elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.
TITOLO III
La valutazione di impatto ambientale
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 39
1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 bis (212)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10.

del d.lgs. 152/2006, delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2.
2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le seguenti procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006: (260)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27, comma 1.

a) verifica di assoggettabilità;
a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:
1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettali ai fini VIA;
2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) valutazione di impatto ambientale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed i relativi allegati, nonché le relative norme di attuazione.
Art. 40
Valutazione previa degli effetti ambientali (194)

Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 50.

Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
Art. 42
1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla l.r. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA;
b) la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8, comma 7, della l.r. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera a), esclusivamente nei seguenti casi:
1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;
2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.
3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto.
Art. 43
Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma (167)

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 14.

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006:
a) i progetti di cui all’allegato III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo;
b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;
c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l’assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente. (168)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 14.

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di attuazione, i progetti di cui all’allegato IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo. (168)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 14.

6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente (215)

Periodo soppresso con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 14.

.(18)

La Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

Abrogato.
Art. 44
CAPO II
Disposizioni sui soggetti e sulle competenze. Strutture operative e di supporto tecnico (170)

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 15.

Art. 45
1. Sono di competenza regionale:
a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45 bis e 45 ter, le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73 bis, (262)

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 28.

relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
b) l’espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'articolo 63;
b bis) le procedure di VIA interregionali di cui all'articolo 62, comma 1. (216)

Lettera aggiunta con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15.

2. Il provvedimento di VIA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del d.lgs. 152/2006 e il parere di cui all’articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale. (217)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15.

Art. 45 bis
1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73 bis, (263)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 1.

relative a:
a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
b bis) i progetti elencati nella lettera af bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle strade comunali; (218)

Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16.

c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'articolo 73 bis, (264)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

relative a:
a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera a) (219)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16.

, dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
1) alle lettere a), b), c), e l);
2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;
3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;
4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale; (220)

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16.

e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006
1) alle lettere a), b), c), d), q), r);
2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;
f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'articolo 46.
4. I comuni individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo e di cui all'articolo 73 bis. (265)

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 3.

Art. 45 ter
1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, nonché quelle di cui all'articolo 73 bis (266)

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 1.

relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza. (221)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17.

3. Le procedure di cui al presente titolo e di cui all'articolo 73 bis (267)

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 2.

relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e riguardanti cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, restano di competenza regionale ai sensi dell'articolo 45.
4. Gli enti parco regionali individuano l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo e di cui all'articolo 73 bis (268)

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 3.

nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità alle disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) .
Art. 46
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono soggetti competenti in materia ambientale:
a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, la città metropolitana, i comuni, le unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
b) per i procedimenti di competenza del comune, la unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi;
c) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi.
2. Sono inoltre soggetti competenti in materia ambientale i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.
3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre ai soggetti individuati nel presente articolo, altri enti pubblici che possono essere interessati dagli impatti dovuti al progetto, qualora ne facciano espressa richiesta.
Art. 47
1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
3. La struttura operativa di cui al comma 2 (198)

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 13.

, per le esigenze tecnico scientifiche connesse alle attività di istruttoria interdisciplinare, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvale del supporto:
a) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) ;
b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;
c) dell’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) per i profili attinenti alla valutazione dei fattori socio-economici, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, (222)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 18.

del d.lgs. 152/2006;
d) degli uffici regionali competenti per profili attinenti la valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b) e all’articolo 5, comma 1, lettera c), (269)

269. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 31.

del d.lgs. 152/2006.
4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche del supporto dell’ARPAT nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 .
Art. 47 bis
1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, di seguito definito “nucleo”, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all’articolo 63.
2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.
CAPO III
Art. 47 ter
1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.
2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.
3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. (225)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20.

4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare. (225)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 47 quater
Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici (178)

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 24.

1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
Art. 48
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità. (227)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21.

2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l’autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.
6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, (229)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21.

del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni.
6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica. (230)

Comma inserito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21.

Art. 49
Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità (194)

Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 50.

Abrogato.
Art. 50
1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del d.lgs. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità.
2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.
3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresì un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 26 bis (270)

270. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.

del d.lgs. 152/2006, illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:
a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
Art. 51
Abrogato.
Art. 52
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 73 bis.
2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.
Art. 52 bis
Abrogato.
Art. 52 ter
Abrogato.
Art. 53
1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA. (231)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.

2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario. (231)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.

2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione. (232)

Comma inserito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.

2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente. (232)

Comma inserito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.

3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:
a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori; (233)

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.

b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni, i pareri e i contributi (234)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.

pervenuti all'autorità competente nell'ambito del procedimento;
c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.
4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.
5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.
7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica. (231)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23.

Art. 54
1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs.152/2006, l’autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale. (235)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24.

2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'articolo 47, e si compone di una o più sessioni.
3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri, contributi (236)

Parola inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24.

e osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale.
4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.
5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'articolo 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza.
6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio.
Art. 55
1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del d.lgs. 152/2006.
3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4.
4. Per le attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del d.lgs. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009.
5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale del supporto dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009. Le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione.
6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009, per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente.
7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, della d.lgs. 152/2006, particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali.
8. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
9. L'autorità competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, fa riferimento al decreto previsto dall'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 104/2017.
Art. 56
1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale.
Art. 57
1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5 (237)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26.

del d.lgs. 152/2006, il proponente, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.
3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell’opera.
3 bis. La proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente. (238)

Comma aggiunto con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26.

Art. 58
1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica richiesta di valutazione, (272)

272. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33, comma 2.

allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull’ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.
Art. 59
Art. 60
Abrogato.
Art. 61
1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, commi da 9 a 9 quater, della l. 241/1990 e di cui agli articoli 11 bis e 11 quater della l.r. 40/2009.
Art. 62
1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.
2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, che possono avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente acquisisce i pareri dei soggetti indicati al comma 2 (239)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28.

dell'articolo 30 del d.lgs. 152/2006 rispettivamente:
a) nei termini di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, nel caso della procedura di cui all'articolo 73 bis; (240)

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28, poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

b) nei termini di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità. (240)

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28, poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, senza che i soggetti indicati dall'articolo 30, comma 2 (239)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28.

, del d.lgs. 152/2006 si siano espressi, l'autorità competente procede comunque a norma del presente titolo.
3 bis. I pareri di cui al comma 2, lettera a), possono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. (241)

Comma aggiunto con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28.

Art. 63
1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.
CAPO IV
Art. 64
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
Art. 65
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:
a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 73 bis;
b) stabilisce regole particolari ed ulteriori per la semplificazione ed il raccordo dei procedimenti disciplinati dalla presente legge con le procedure autorizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006. (202)

Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 30.

2. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.
3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
Art. 66
Abrogato.
Art. 67
Disposizioni per la definizione dei procedimenti(116)

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 59.

Abrogato.
Art. 68
Abrogazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 65, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.
TITOLO IV
TITOLO IV bis
CAPO I
Disposizioni per l’attuazione della parte seconda , titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)(118)

Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 60.

Art. 72 bis
Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP(119)

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.

1. L'autorità competente al rilascio ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, per le installazioni rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella Regione. (186)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 39.

2. La richiesta volta al rilascio (187)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 39.

ed al riesame dell’AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
Art. 72 ter
Abrogato.
Art. 72 quater
1. La Regione si avvale (188)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 40.

, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all’articolo 29 decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dell’ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.
Art. 72 quinquies
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006.
Art. 72 sexies
Abrogato.
Art. 72 septies
1. Nelle more del decreto previsto all'articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006, come previsto dall’articolo 33, comma 3 ter, dello stesso d.lgs. 152/2006, (189)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 41.

resta ferma la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Art. 72 octies
1. La Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti nel medesimo decreto.
2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.
3. La Giunta regionale individua una o più strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, nonché allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all’espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 ed al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli titoli sostituiti da tale autorizzazione unica.
Art. 72 novies
1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.r. 59/2013, ove non determinate da disposizioni nazionali, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. La tariffa applicata per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito.
3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito:
a) della tipologia dell’istanza;
b) dei pareri tecnici richiesti;
c) della complessità dell’istruttoria, valutata in relazione a ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento:
1) alla complessità della documentazione tecnica da esaminare e alla esigenza di sopralluoghi;
2) alle caratteristiche dello scarico;
3) al numero dei punti di emissione;
4) alla superficie di terreno interessato dall'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre:
a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013;
b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva per il rilascio dell'AUA in caso di:
1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;
2) di piccole o micro imprese.
5. La misura massima degli oneri relativi ai singoli titoli sostituiti di cui ai commi 3 e 4, lettera a) non può essere superiore:
a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico;
b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni;
c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di 18,00 euro ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento, in caso di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi;
d) fermo restando l’importo del diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 214, comma 6 del d.lgs. 152/2006, ad euro 100,00 in caso di titolo ricadente nell'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.
6. L'importo minimo della tariffa complessiva, al netto delle riduzioni di cui al comma 4 lettera b), non può essere inferiore ad euro 100,00.
7. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
TITOLO IV ter
Art. 72 octies
1. La Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti nel medesimo decreto.
2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.
3. La Giunta regionale individua una o più strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, nonché allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all’espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 ed al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli titoli sostituiti da tale autorizzazione unica.
Art. 72 novies
1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.r. 59/2013, ove non determinate da disposizioni nazionali, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. La tariffa applicata per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito.
3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito:
a) della tipologia dell’istanza;
b) dei pareri tecnici richiesti;
c) della complessità dell’istruttoria, valutata in relazione a ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento:
1) alla complessità della documentazione tecnica da esaminare e alla esigenza di sopralluoghi;
2) alle caratteristiche dello scarico;
3) al numero dei punti di emissione;
4) alla superficie di terreno interessato dall'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre:
a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013;
b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva per il rilascio dell'AUA in caso di:
1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;
2) di piccole o micro imprese.
5. La misura massima degli oneri relativi ai singoli titoli sostituiti di cui ai commi 3 e 4, lettera a) non può essere superiore:
a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico;
b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni;
c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di 18,00 euro ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento, in caso di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi;
d) fermo restando l’importo del diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 214, comma 6 del d.lgs. 152/2006, ad euro 100,00 in caso di titolo ricadente nell'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.
6. L'importo minimo della tariffa complessiva, al netto delle riduzioni di cui al comma 4 lettera b), non può essere inferiore ad euro 100,00.
7. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
TITOLO V
Disposizioni finali comuni
CAPO I
Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (125)

Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 67.

Art. 73
Raccordo fra VAS e VIA
1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall’autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.
Art. 73 bis
1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base dell’esito favorevole dell’istruttoria di VIA (273)

273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35, comma 1.

e ne integrano le conclusioni.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.
3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'articolo 53.
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame. (274)

274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35, comma 2.

5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 73 ter
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’articolo 87 della l.r. 30/2015 .
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.
3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26 , previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente, oppure dall’ autorità competente per la valutazione d’incidenza, individuata dall’articolo 87 della l.r. 30/2015 , se non coincidente con l’autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28 , danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
Art 73 quater
1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 30/2015 , entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate ai sensi degli articoli 45, 45 bis e 45 ter. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza ed i provvedimenti conclusivi contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
2. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla Regione e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA di cui all'articolo 45 ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale, il parere dell’ente parco regionale di cui al medesimo articolo si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.
4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 74
Strategia regionale di sviluppo sostenibile
1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.
2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione.
3. La Regione promuove l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di “Agenda 21 locale”, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
Art. 75
Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (244)

Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32.

1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006.
Art. 75 bis
Abrogato.
Art. 76
Disposizioni finanziarie
1. Le entrate di cui all’articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.
2. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni aggiuntive di cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 – 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
In aumento
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00
Anno 2011
In diminuzione
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
In aumento
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.
Anno 2012
In diminuzione
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
In aumento
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (131)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 79/1998 , che viene abrogata dall’articolo 68 della presente legge.
Art. 76 bis
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui ai titoli IV bis e IV ter, nonché disciplinare con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali.
Art. 77
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1 .

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Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 24.

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Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R , emanato con d.p.g.r. 23 giugno 2011, n. 24/R.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 102; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 45. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 31 .

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Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 8; poi l'articolo è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 18.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 19.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 30.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 31; poi è sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 12; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 33.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 34; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 38; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 40; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 44; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 27. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 22 .

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 45; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 46; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 48; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 49; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 30. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 25 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 50; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 51; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 52; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 33.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 53; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 59.

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Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 62; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 64.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 65; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 66.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 67.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 69, ed ora così sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 138.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 70; poi sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 139; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 46.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 71; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72; poi il comma è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46 , art. 27.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 23.

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Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 1.

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Titolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Note soppresse.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Allegato A3 abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 64.

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Lettera dell'allegato B1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 65.

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Lettera dell'allegato B3 così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 20.

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Articolo prima inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 21; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 19 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 34; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 36.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 41.

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Titolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Allegato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R , emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R.

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Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R , emanato con d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 13.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 30 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 .

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Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 2.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 1.

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Lettera abrogata con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 3.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 3.

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269. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 31.

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270. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.

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271. Rubrica così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 1.

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272. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 2.

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273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 1.

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274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.