Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
CAPO VI
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 17
- Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9, mantiene efficacia il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44, in attuazione della normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i comuni di cui all’articolo 12, comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida ed i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g). (46)
5. I comuni individuati ai sensi del comma 3, provvedono all’approvazione dei rispettivi PAC entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana delle linee guida, criteri ed indirizzi di cui al comma 4.
5 bis. Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, è prorogato sino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9.(54)
Art. 17 bis
- Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13(4)
1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).
2. Qualora i comuni non individuino o (53) non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.
Art. 18
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell’aria);
b) legge regionale 3 febbraio 1995, n. 19 (Modifica della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell'aria”);
c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33 );
d) articoli 1 e 2 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 “Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 ” e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 “Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 ”).
Note del Redattore: