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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010




PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.


Considerato quanto segue:


1. La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilità obbligatorie prima dell’indizione di concorsi pubblici;


2. La legge specifica a tal fine che l’amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l’esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresì che è confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l’amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale già prevista dalla normativa regionale;


3. Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e degli enti dipendenti prima di bandire procedure concorsuali, al fine di consentire la mobilità di dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i posti vacanti;


4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all’amministrazione regionale l’adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge;


Si approva la presente legge

Art. 1
- Reclutamento di personale dirigenziale
1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all’articolo 22 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l’amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i titoli viene valutato anche il servizio a tempo indeterminato o in qualità di dirigente con contratto a tempo determinato prestato presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 2
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
8 bis. A far data dal 1°gennaio 2011, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, l’amministrazione deve attivare le
procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi 2 e 3.
”.
Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 sono aggiunti i seguenti:
1bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l’amministrazione può coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
1 ter. Ai fini di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale l’elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l’esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire.
1 quater. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.
1 quinquies. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni è comunque subordinato all’assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell’articolo 24, comma 8, e al consenso da parte dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L’amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1 ter contestualmente alle verifiche di cui all’articolo 24, comma 8.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.