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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 7
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all' articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.