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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 20/2002
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Sicurezza nell’esercizio venatorio
1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.