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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009


Considerato quanto segue:


1. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento di programmazione unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) regionale nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie (articolo 2 della l.r. 1/2006 ). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore faunistico venatorio al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della fauna e della caccia all’interno del PAR;


2. La previsione della programmazione faunistica e venatoria in una specifica sezione del PAR comporta la necessità rivedere il contenuto della normativa di riferimento. Nella vigente normativa infatti, il piano faunistico venatorio regionale reca contenuti di pianificazione territoriale finalizzati alla realizzazione della destinazione differenziata della superficie agricola forestale a fini faunistici e venatori che, fermo restando il rispetto della normativa regionale e degli atti di programmazione territoriale ed ambientale nazionali, regionali e locali, sono parte integrante dei soli piani faunistici venatori provinciali;


3. È importante definire le competenze della Regione, delle province e degli ambiti territoriali di caccia (ATC) nella gestione della fauna e del territorio al fine di dare certezza sulle competenze e sulle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di settore;


4. Per sollecitare un maggiore e costruttivo apporto degli esponenti delle associazioni di categoria e rappresentanti degli enti e degli organismi coinvolti nelle attività di settore, si prevede la costituzione di un organo tecnico di consultazione sulla caccia;


5. L’attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi all’utilizzazione del territorio a fini faunistici, alla gestione della fauna e all’attività venatoria deve essere potenziata, organizzata e resa verificabile da parte delle associazioni di categoria e della collettività. Si tratta inoltre di informazioni preziose per una programmazione consapevole da parte degli enti competenti. Per questo motivo viene costituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria;


6. La grossa fauna ungulata ha assunto negli ultimi anni densità eccessive e non più sostenibili dal territorio regionale in ragione del forte impatto di queste specie sull’ambiente, sulle altre specie di fauna selvatica e sull’attività antropica presente sul territorio. I dati in nostro possesso dimostrano infatti un sensibile incremento dei danni alle produzioni agricole e ai boschi nonché una crescita notevole degli incidenti stradali dovuti all’impatto con questi animali. Le popolazioni di cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone devono necessariamente essere gestite in modo rinnovato con gli strumenti oggi disponibili, ma anche con strategie nuove e più efficaci come quelle previste nella presente legge. Si rende quindi necessario integrare il testo della legge con riferimenti specifici alla gestione di queste particolari specie di fauna selvatica di cui nel 1994 non si era tenuto conto in quanto specie marginali, poco diffuse e di scarso interesse venatorio. A tal fine vengono inseriti in legge il principio della gestione della fauna su tutto il territorio regionale, l’indicazione dei criteri per la definizione delle densità sostenibili, specifici strumenti di controllo per la tutela delle produzioni agricole, la revisione delle attuali procedure propedeutiche all’attività di controllo della fauna, criteri omogenei per la l’accertamento dei danni all’agricoltura;


7. La complessità della normativa vigente in materia di fauna e esercizio venatorio e la sua necessaria implicazione con regole esistenti in altri settori impone l’assegnazione delle funzioni di vigilanza a personale preparato e aggiornato su tutte le leggi e i provvedimenti di riferimento. L’intenzione di incrementare la professionalità degli addetti e l’esigenza di garantire un controllo più capillare e informato sul territorio agricolo forestale regionale hanno portato ad una revisione delle regole inerenti l’esercizio della vigilanza venatoria;


8. L’applicazione effettuata in questi anni della disposizione per l’autorizzazione del prelievo in deroga ha evidenziato la necessità di definire con legge una procedura più puntuale;


Si approva la presente legge


Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/1994
1. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è abrogato.
Art. 2
- Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 1 bis
1 bis. La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l’uso delle armi ed altri mezzi nell’esercizio venatorio.
”.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell’economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare l’equilibrio faunistico e la biodiversità.
”.
Art. 4
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 3/1994
1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della l.r. 3/1994 sono abrogati.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 6 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Pianificazione faunistico-venatoria
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. Le province, nel rispetto della normativa regionale, realizzano la pianificazione faunistico venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio.
4. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le province articolano il proprio territorio per comprensori omogenei al cui interno individuano gli istituti e le strutture faunistico venatorie, di cui al titolo IV, necessari alla massima valorizzazione del territorio.
5. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
6. Nelle percentuali di cui al comma 5, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio provinciale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
7. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
8. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all' articolo 6 bis, comma 4, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di province diverse purché siano garantite forme di gestione unitaria.
9. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale delle province sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.
”.
Art. 6
- Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Comprensorio
1. Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione ed è individuato nel piano faunistico venatorio provinciale.
2. Il comprensorio ha dimensioni sub-provinciali fatti salvi i casi in cui il territorio agro-silvo-pastorale in una provincia sia particolarmente ridotto.
3. Il comprensorio può comprendere aree omogenee di due o più province contigue, ma non può comprendere solo una parte del territorio di un comune.
4. All'interno del comprensorio le province individuano:
a) le zone e le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie;
f) le aziende agrituristico venatorie;
g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
i) le aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole;
j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
”.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Programmazione regionale
1. Nel piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione delle fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi.
2. Nel PAR sono previste risorse per la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio, per l’incremento della fauna e per il ripristino degli equilibri naturali anche in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
3. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 10 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;
b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l’esercizio delle funzioni attribuite;
d) nella misura del 65,5 per cento a favore delle province per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati e per la realizzazione di progetti di cui al comma 2. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato ad interventi sul territorio a caccia programmata che devono essere realizzati attraverso gli ATC;
e) nella misura del 2,5 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali. Il 15 per cento di tali risorse è ripartito in parti uguali fra le associazioni;
f) nella misura del 13 per cento per iniziative di interesse regionale in favore dell’ambiente e della fauna e per l’espletamento dei compiti propri della Regione.
4. Per garantire l’effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all’interno del PAR sistemi di premialità e sanzionatori.
5. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a
titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio di cui alla legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), alla legge 2 dicembre 1993, n. 90 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e allegate tariffe.
”.
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 8 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Piani faunistico venatori provinciali
1. Le province, nel rispetto del PAR e degli atti di pianificazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i comuni, le comunità montane e gli ATC, entro centottanta giorni dall’approvazione del PAR, approvano il piano faunistico venatorio provinciale e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale che procede a verificarne la rispondenza con gli obiettivi del PAR. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza del piano faunistico venatorio provinciale con gli obiettivi del PAR la provincia interessata deve adeguarsi entro il termine di sessanta giorni.
2. In caso di mancata approvazione del piano faunistico venatorio o di mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1, la provincia è esclusa dalla ripartizione delle risorse regionali e la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
3. Il piano faunistico venatorio provinciale ha validità corrispondente a quella del PAR.
4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le strategie di intervento e le risorse necessarie.
5. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.
”.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 9 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Piano annuale di gestione
1. Le province, entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR, approvano il piano annuale di gestione e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza con i contenuti della suddetta deliberazione regionale la provincia deve adeguarsi entro trenta giorni.
2. La mancata approvazione del piano annuale di gestione o il suo mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1 esclude la provincia dalla ripartizione delle risorse regionali.
3. Il piano annuale specifica gli obiettivi e gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l’attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, individua i soggetti attuatori e le risorse necessarie. Il piano annuale di gestione dà atto dell’avvenuta trasmissione, anche in via informatica, dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.
4. Le province presentano, unitamente al piano annuale di cui al comma 1, il piano per la gestione degli ungulati e una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori, sulle attività svolte ai sensi dell’articolo 28 bis, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati può comportare una riduzione del trasferimento delle risorse assegnate.
6. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del PAR, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 10 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Ossrvatorio per la fauna e l’attività venatoria
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.
2. L’Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioramenti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1.
3. L’Osservatorio cura l’elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento.
4. L’Osservatorio assicura l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.
5. La raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.
”.
Art. 11
- Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 10 bis - Commissione consultiva regionale
1. E’ istituita la Commissione consultiva regionale, organo di consultazione della Giunta regionale.
2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) alla normativa in materia di gestione faunistica del territorio e attività venatoria;
b) alle iniziative di programmazione faunistico venatoria;
c) al programma annuale delle attività dell’osservatorio di cui all’articolo 10;
d) agli ulteriori argomenti proposti dal presidente.
3. La Commissione è composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la preside, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, da un rappresentante designato dall’Unione delle province italiane (UPI) Toscana e da un rappresentante degli ATC.
4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 3.
5. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per l’amministrazione regionale.
”.
Art. 12
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Gli ambiti territoriali di caccia
1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata.
2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.
3. I confini territoriali e la denominazione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio provinciale.
4. Nel caso di ATC interessanti il territorio di due o più province contigue, anche appartenenti a regioni confinanti, l’individuazione e la denominazione deve essere preceduta da apposito accordo tra gli enti interessati.
5. La gestione degli ATC è affidata ad appositi comitati di gestione i cui compiti, finalizzati al perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale, sono definiti all’articolo 12.
6. Il comitato di gestione è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.
7. I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla provincia.
8. I componenti del comitato di gestione di cui al comma 4, sono nominati dalla provincia maggiormente interessata territorialmente che provvede anche alla gestione.
9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche direttive.
10. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri per l’individuazione e il funzionamento degli ATC e per la nomina dei comitati di gestione.
”.
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 12 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Attività dell'ATC
1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale l’ATC svolge le seguenti attività:
a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23;
d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;
g) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel PAR, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;
h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;
i) propone alla provincia l’istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.
2. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettere b), e) e g), l’ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
3. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun ATC predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento provinciale. La provincia provvede a finanziare i predetti progetti. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell’interesse dell’amministrazione.
”.
Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 13 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Controllo sostitutivo
1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui all’articolo 12, la provincia diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la provincia provvede direttamente.
”.
Art. 15
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art.13 bis - Indice di densità venatoria
1. Il regolamento regionale determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all’articolo 14, comma 3, della l. 157/1992.
”.
Art. 16
- Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 13 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“A
rt. 13 ter - Accesso agli ATC
1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all’articolo 13 bis.
2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l’iscrizione, ATC di residenza venatoria.
3. L’ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate alla provincia e alla competente struttura della Giunta regionale.
4. I cacciatori aventi diritto all’accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all’ATC decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.
6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.
7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 17
1. Dopo l’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 13 quater - Coordinamento degli ATC
1. Al fine di armonizzare l’attività degli ATC su tutto il territorio regionale e per garantire la piena funzionalità dei comitati di gestione, la competente struttura della Giunta regionale convoca periodicamente i presidenti degli ATC e un rappresentante dell’UPI.
”.
Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La provincia provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto del regolamento regionale.
”.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: “
in attuazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’art. 9
” sono soppresse.
2. Il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione che deve essere pubblicata mediante affissione all'albo pretorio della provincia e dei comuni territorialmente interessati e notificata alle aziende agricole presenti sul territorio. Le medesime procedure si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: “
di cui all’art. 9, 4° comma, lett.e)
” sono sostituite dalle seguenti: “
contenute nel regolamento regionale
”.
4. Al comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 la parola: “
Regione
” è sostituita dalla seguente “
provincia
”.
Art. 20
1. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 21
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Zone di rispetto venatorio
1. La provincia, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e).
2. Nelle zone di rispetto venatorio la provincia può consentire la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione e da appostamento.
3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell’articolo 26, che recano la scritta “Zona di rispetto venatorio – divieto di caccia”. La segnaletica di cui sopra è integrata dall’indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso alla zona di rispetto venatorio.
5. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 6, 7 e 8, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.
6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l’ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
”.
Art. 22
1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. La provincia rilascia le autorizzazioni relative all’istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie.
”.
3. Il comma 8 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
”.
Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l’istituzione di aziende faunistico venatorie.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
territorio circostante.
” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “
Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre,
pernice rossa, starna e fagiano.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è abrogato.
5. Il comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalle province. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.
”.
6. Dopo il comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
8 bis. La provincia può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
”.
7. Al comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 le parole: “
predisposti con le modalità e ai sensi dei criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all’art. 7
” sono soppresse.
8. Dopo il comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
11 bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.
”.
Art. 24
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l’esclusione dei limiti di cui all’articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.
”.
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
7 bis. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell’anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
”.
6. Il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. La provincia, previa intesa con il titolare dell’autorizzazione e con l’ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
”.
7. Al comma 10 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 le parole: “
predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all’art. 7
” sono soppresse.
8. Il comma 12 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
12. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituristico-venatorie.
”.
Art. 25
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
ai sensi del precedente art. 9,
” sono sostituite dalla seguente: “
provinciale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7
” sono soppresse.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
5 bis. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti
”.
4. Al comma 7 bis dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
pernice rossa
” sono aggiunte le seguenti: “
anatra germanata
”.
5. Il comma 7 ter dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7 ter. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all’interno di aziende agrituristico-venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L’immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso.
”.
6. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
7 quater. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis, l’abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico-venatorie all’interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.
”.
7. Dopo il comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è aggiunta il seguente:
9 bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
”.
Art. 26
1. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
all’art. 9 comma 4 lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 6, comma 5
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare alla provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale.
”.
3. Al comma 8 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera g)
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel regolamento regionale.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
dell’art. 9 comma 4 lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 6, comma 5.
”.
Art. 27
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le
dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica.
”.
Art. 28
1. Al comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
previa riconsegna di quello dell’annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all’autorità competente
” sono soppresse.
2. Al comma 10 dell’articolo, 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli
” sono sostituite dalle seguenti: “
e l’elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla provincia.
”.
3. Al comma 11 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
non è consentito.
” sono aggiunte le seguenti: “
Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della provincia, di cui si specifica l’indirizzo nel calendario venatorio provinciale.
”.
Art. 29
- Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 28 bis - Gestione faunistico venatoria degli ungulati
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio provinciale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.
2. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge le province determinano le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni cento ettari.
3. Le province adottano piani di gestione e prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2, entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole le province adottano forme di gestione non conservative delle specie. Le province predispongono programmi di gestione e di controllo avvalendosi, per la loro attuazione, dei proprietari e conduttori dei fondi ovvero dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37.
5. Durante la stagione venatoria, nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) le province adottano piani di cattura o di abbattimento degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
6. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 49/1995, l’ente gestore adotta piani di gestione degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la provincia interviene ai sensi dell’articolo 37.
7. Qualora le forme ordinarie di gestione degli ungulati non consentano di raggiungere o di mantenere le densità sostenibili di cui al comma 2, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi, le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale.
8 In caso di mancato esercizio da parte di una provincia delle funzioni di cui al comma 7, la
Regione esercita il potere sostitutivo di cui alla l.r. 53/2001.
9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l’abilitazione dei cacciatori all’esercizio della caccia agli ungulati e le modalità di accertamento dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 8.
”.
Art. 30
- Inserimento dell’articolo 28 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 28 ter
1. Ai responsabili delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 49/1995 ovvero di tutte le strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla provincia, lo stesso ente può imputare l’indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.
”.
Art. 31
1. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. La commissione di cui al comma 1, ha sede presso la provincia che la nomina e rimane in carica per quattro anni.
”.
2. Alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
pronto soccorso
” sono aggiunte le seguenti: “
e comportamento di sicurezza nell’esercizio venatorio
”.
3. Il comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
12. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio venatorio e dell’esame di abilitazione alla caccia di selezione.
”.
4. Dopo il comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
12 bis. Le province garantiscono almeno una sessione d’esame all’anno per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e dell’abilitazione alla caccia di selezione. Le province garantiscono altresì una volta all’anno la possibilità di perseguire le altre abilitazioni venatorie previste dalla normativa vigente.
”.
Art. 32
1. I commi 9, 11 e 12 dell’articolo 30 della l.r. 3/1994 sono abrogati.
Art. 33
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
”.
2. La lettera q) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla provincia;
“.
Art. 34
1. Al comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 3/1994 le parole: “
, e comunque a distanza inferiore a m. 300 da aree innevate.
” sono soppresse.
Art. 35
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 bis. I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del comma 6, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell’autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 78, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
”.
Art. 36
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 bis. Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, le province utilizzano i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall’ISPRA.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Spetta alle province, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, motivare e autorizzare piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalle province con la presenza diretta di un’agente di vigilanza di cui all’articolo 51 e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani le province possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 bis. Sono abilitati all’abbattimento delle specie storno (Sturnus vulgaris), tortora orientale dal collare (Streptopelia decaocto) e piccione di città (Columba livia forma domestica), qualora autorizzato dalla provincia per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla provincia.
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 ter. I cacciatori che hanno superato l’esame per l’abilitazione alla caccia di selezione e i cacciatori di cinghiale iscritti nei registri provinciali sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento. Le abilitazioni rilasciate dalle province ai sensi del comma 4, sono valide su tutto il territorio regionale.
”.
5. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 quater. La provincia per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali.
”.
6. Dopo il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 bis. Le province possono predisporre piani di controllo del piccione di città (Columba livia forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole.
”.
7. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
”.
Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 37 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 37 bis - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 79/409/CEE
1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1 della dir. 79/409/CEE, in conformità all’articolo 19 bis della l. 157/1992.
2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.
”.
Art. 38
- Inserimento dell’articolo 37 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 37 ter - Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
2. L’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono realizzate.
3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi determinati e deve indicare:
a) le specie oggetto del regime di deroga;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga;
d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d’intesa con gli ATC;
f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell’esercizio della deroga.
4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.
”.
Art. 39
1. Dopo l’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 37 quater - Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE previa richiesta delle province
interessate.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le province interessate, con proprio atto, inviano alla competente struttura della Giunta regionale le eventuali richieste.
3. La richiesta di cui al comma 2, deve contenere:
a) l’indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessario procedere ad un prelievo in deroga;
c) l’indicazione precisa delle zone e dei periodi in cui effettuare il prelievo in deroga.
4. Nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle coltivazioni agricole devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.
5. La Giunta regionale, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, provvede ad approvare la deliberazione di cui all’articolo 37 ter.
”.
Art. 40
1. Dopo l’articolo 37 quater della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 37 quinquies - Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE
1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.
3. I prelievi effettuati in applicazione dei provvedimenti di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori consegnati dai cacciatori.
”.
Art. 41
- Abrogazione del titolo VI della l.r. 3/1994
1. Il titolo VI della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 42
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle comunità montane;
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
f) le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla
legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) purché in possesso dell’attestato di cui all’articolo 52;
”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
pubblica sicurezza
” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “
purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.
”.
4. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è abrogata.
5. Il comma 4 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:
4. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).
”.
Art. 43
1. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali tre designati dalla provincia, di cui uno con funzioni di presidente, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.
”.
Art. 44
1. Al comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 3/1994 le parole: “
, nel rispetto delle disposizioni del Piano faunistico venatorio regionale di cui all’art. 9
” sono soppresse.
Art. 45
- Inserimento dell’articolo 63 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 63 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 63 bis - Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel PAR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Agli oneri relativi all’attuazione dell’articolo 10, stimati in euro 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 46
- Norma transitoria
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, cessano di avere applicazione le norme della deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 1994, n. 292 (Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del titolo VI della l.r. 3/1994 , restano in vigore fino all’approvazione del piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 7 della medesima legge.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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