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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 8 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Piani faunistico venatori provinciali
1. Le province, nel rispetto del PAR e degli atti di pianificazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i comuni, le comunità montane e gli ATC, entro centottanta giorni dall’approvazione del PAR, approvano il piano faunistico venatorio provinciale e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale che procede a verificarne la rispondenza con gli obiettivi del PAR. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza del piano faunistico venatorio provinciale con gli obiettivi del PAR la provincia interessata deve adeguarsi entro il termine di sessanta giorni.
2. In caso di mancata approvazione del piano faunistico venatorio o di mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1, la provincia è esclusa dalla ripartizione delle risorse regionali e la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
3. Il piano faunistico venatorio provinciale ha validità corrispondente a quella del PAR.
4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le strategie di intervento e le risorse necessarie.
5. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.