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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 6
- Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Comprensorio
1. Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione ed è individuato nel piano faunistico venatorio provinciale.
2. Il comprensorio ha dimensioni sub-provinciali fatti salvi i casi in cui il territorio agro-silvo-pastorale in una provincia sia particolarmente ridotto.
3. Il comprensorio può comprendere aree omogenee di due o più province contigue, ma non può comprendere solo una parte del territorio di un comune.
4. All'interno del comprensorio le province individuano:
a) le zone e le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie;
f) le aziende agrituristico venatorie;
g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
i) le aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole;
j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.