Menù di navigazione

Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 45
- Inserimento dell’articolo 63 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 63 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 63 bis - Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel PAR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Agli oneri relativi all’attuazione dell’articolo 10, stimati in euro 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.