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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 39
1. Dopo l’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 37 quater - Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE previa richiesta delle province
interessate.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le province interessate, con proprio atto, inviano alla competente struttura della Giunta regionale le eventuali richieste.
3. La richiesta di cui al comma 2, deve contenere:
a) l’indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessario procedere ad un prelievo in deroga;
c) l’indicazione precisa delle zone e dei periodi in cui effettuare il prelievo in deroga.
4. Nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle coltivazioni agricole devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.
5. La Giunta regionale, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, provvede ad approvare la deliberazione di cui all’articolo 37 ter.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.