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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 31
1. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. La commissione di cui al comma 1, ha sede presso la provincia che la nomina e rimane in carica per quattro anni.
”.
2. Alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
pronto soccorso
” sono aggiunte le seguenti: “
e comportamento di sicurezza nell’esercizio venatorio
”.
3. Il comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
12. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio venatorio e dell’esame di abilitazione alla caccia di selezione.
”.
4. Dopo il comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
12 bis. Le province garantiscono almeno una sessione d’esame all’anno per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e dell’abilitazione alla caccia di selezione. Le province garantiscono altresì una volta all’anno la possibilità di perseguire le altre abilitazioni venatorie previste dalla normativa vigente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.