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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 30
- Inserimento dell’articolo 28 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 28 ter
1. Ai responsabili delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 49/1995 ovvero di tutte le strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla provincia, lo stesso ente può imputare l’indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.