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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 25
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
ai sensi del precedente art. 9,
” sono sostituite dalla seguente: “
provinciale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7
” sono soppresse.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
5 bis. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti
”.
4. Al comma 7 bis dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
pernice rossa
” sono aggiunte le seguenti: “
anatra germanata
”.
5. Il comma 7 ter dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7 ter. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all’interno di aziende agrituristico-venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L’immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso.
”.
6. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
7 quater. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis, l’abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico-venatorie all’interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.
”.
7. Dopo il comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è aggiunta il seguente:
9 bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.