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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 9
- Pagamenti on-line
1. La Regione consente a tutte le persone fisiche nonché alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese di effettuare i pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La Giunta regionale, nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale predispone, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2 i servizi digitali per i pagamenti.
3. Affinché i soggetti di cui al comma 1 possano conoscere le loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, la Regione predispone e attiva, nell’ambito della infrastruttura di rete regionale un servizio digitale di accesso alle posizioni debitorie.
4. Il servizio digitale di cui al comma 2, nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale, è messo a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2 affinché gli stessi possano esporre unitariamente dati e informazioni sulle posizioni debitorie dei soggetti di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.