Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 40
- Convenzioni e centri di competenza
1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l’inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilità e riuso.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, università e istituti pubblici di ricerca.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.