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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 40
- Convenzioni e centri di competenza
1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l’inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilità e riuso.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, università e istituti pubblici di ricerca.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.