Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 34
- Accesso ai dati statistici
1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all’articolo 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarità degli stessi.
2. La struttura di cui all’articolo 31 consente l’accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l’accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia.
3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in modo da garantire l’uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.