Menù di navigazione

Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 34
- Accesso ai dati statistici
1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all’articolo 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarità degli stessi.
2. La struttura di cui all’articolo 31 consente l’accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l’accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia.
3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in modo da garantire l’uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.