Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 23
- Sicurezza informatica
1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di interesse regionale e locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana.
2. Ferme restando le competenze degli organi per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di comunicazione elettronica, le attività di cui al comma 1 sono svolte per assicurare elevati livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale e locale al sistema pubblico di connettività di cui al d.lgs. 82/2005 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.