Menù di navigazione

Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 19
- Pubblicità del SIR
1. Conformemente all’Sito esternoarticolo 43 del d.p.r. 445/2000 e all’Sito esternoarticolo 50 del d.lgs. 82/2005 , la Regione e i soggetti di cui all’articolo 2 forniscono alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti istituzionali accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
2. Il SIR assicura la pubblicità delle informazioni e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi restando i limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, del diritto d’autore, della proprietà industriale e di qualunque altra forma di segreto.
3. L’accesso ai dati del SIR, laddove consentito ai sensi del comma 2, è concesso a tutti in modo semplice e gratuito, prevalentemente per via telematica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.