Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 10
- Attività documentale
1. Nel rispetto del d.lgs. 82/2005 , la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo.
2. La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.
3. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire.
4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui all’articolo 2 finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.