Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 11
1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.
3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2 (81) Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14, art. 1.
, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell’importo dell’assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
6. Dall’entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio.