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Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 13 maggio 2009

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1- Finalità
Art. 2- Definizioni e parametri
Art. 3- Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi
Art. 3 bis- Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio
Art. 4- Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi
Art. 5- Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Art. 6- Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi
Art. 7- Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
Art. 8- Sanzioni
Art. 9- Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 136.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 46.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Capoverso così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 50.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 51, e poi così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 52.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Comma inserito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.