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Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 13 maggio 2009

Art. 3 bis
- Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio (51)

Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1.

(10)

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 47.

1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:
a) sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;
b) sulle unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 48 della medesima l.r. 62/2018, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento e comunque non superiore a centro metri quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo. (30)

Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1.

1 bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. (31)

Comma inserito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.

1 ter. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera b), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018. (52)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1.

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono (32)

Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.

il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) aumentati del 10 per cento.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati (33)

Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.

utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
4. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’ articolo 149 della l.r. 65/2014 (34)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.

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Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 133.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 135.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 136.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 46.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Capoverso così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 50.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 51, e poi così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 52.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Comma inserito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.