Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 7
- Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale(24)
1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 dell’allegato al d.m. salute 11 agosto 2014.
2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.