Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 26
- Nomina del Difensore civico
1. Al procedimento per la nomina del Difensore civico si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. E’ nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.