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Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, terzo, quarto e settimo comma della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f) dello Statuto;


considerato quanto segue:


1. la Regione si propone di rimuovere ogni ostacolo che si frappone al raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica e di evidenziare il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all’insieme delle politiche pubbliche regionali, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione, delle politiche economiche, della sanità, della comunicazione e della formazione;


2. la presente legge si propone pertanto di costruire un coerente sistema di azioni specificatamente volte alla conciliazione vita-lavoro ed a realizzare iniziative a carattere innovativo, valorizzando le esigenze che emergono dal territorio ed affidando a tal fine alle province un ruolo di promozione e coordinamento;


3. al tempo stesso, si ritiene di valorizzare lo specifico ruolo propositivo e progettuale delle associazioni e formazioni sociali che intervengono nello specifico ambito della parità di genere, da tempo utilmente operanti nella nostra Regione;


4. a sostegno dei suddetti interventi, devono essere previsti idonei strumenti di supporto, quali l’analisi di genere nella programmazione regionale così come nell’analisi di impatto della regolazione; i parametri di genere nei programmi che attribuiscono contributi; il coordinamento delle risorse destinate alle politiche di genere; l’adozione del bilancio di genere; il necessario adeguamento delle statistiche; la predisposizione di un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne, con la collaborazione dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);


5. si devono rendere stabili la partecipazione ed il confronto sullo sviluppo delle politiche di genere e sulle relative normative, garantendo a tal fine una sede permanente attraverso l’istituzione del Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere e una sede periodica di verifica generale denominata Forum della cittadinanza di genere;


6. al fine di facilitare l’attuazione del principio di parità nelle nomine regionali risulta opportuno istituire un’apposita banca dati dei saperi delle donne, come strumento di promozione della rappresentanza delle figure femminili, affidandone la gestione alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso il Consiglio regionale;


6 bis. la programmazione degli interventi previsti dalla legge avviene secondo le modalità e le procedure previste della legge regionale 1/2015; (10)

Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 24.



7. si rende opportuna una disposizione di raccordo, prevedendo che il primo piano regionale per la parità di genere attuativo della presente legge sia predisposto per il biennio 2009 – 2010;


si approva la presente legge


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 39.

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Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .

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Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.