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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85

Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009.


Considerato quanto segue:


1. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica (di seguito denominata Fondazione) istituita con legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 , quale persona giuridica di diritto privato, svolge una attività di rilievo e di interesse pubblico nel campo dell’assistenza sanitaria e di ricerca e nel contesto del servizio sanitario regionale, ricevendo, per tale motivo, finanziamenti diretti da parte dello stesso servizio sanitario regionale.


2. La Fondazione è retta da uno statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale e su di essa la Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo analoghe a quelle che le competono nei confronti delle aziende sanitarie.


3. La Fondazione è stata riconosciuta come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane, partecipando in tal modo alle attività del servizio sanitario regionale.


4. Il rilievo pubblicistico della Fondazione rende necessario un adeguamento della natura giuridica della stessa, riconoscendola come ente pubblico che partecipa a pieno titolo alle attività del servizio sanitario regionale.


5. La Regione ha competenza legislativa sugli enti che esercitano attività sanitarie nel suo territorio e, pertanto, può disporre con legge il riconoscimento della natura pubblicistica della Fondazione sulla base del rilievo pubblicistico degli scopi alla medesima assegnati.


si approva la presente legge



Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 61 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.