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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 9
- Sanzioni
1. L’attività di soggiorno didattico educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno.
2. Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione di cui al comma 1 nell’arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore è inibita l’autorizzazione all’organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni.
3. Il sindaco può procedere alla revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1 qualora accerti la violazione delle prescrizioni relative agli allegati A e B e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.
4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell’arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 3, alla stessa è inibita l’autorizzazione all’organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.