Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 7
- Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l’attività di campeggio
1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione e gli altri enti pubblici, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e nell‘ambito delle proprie attività di programmazione, la massima fruizione dei complessi agricolo forestali di cui all’articolo 28 della stessa l.r. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali.
2. L’attività di campeggio è riconosciuta quale uso sociale del bosco ai sensi del’articolo 27 della l.r. 39/2000.
3. Nell’ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1, concessa dall’amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)”)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.