Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 7
- Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l’attività di campeggio
1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione e gli altri enti pubblici, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e nell‘ambito delle proprie attività di programmazione, la massima fruizione dei complessi agricolo forestali di cui all’articolo 28 della stessa l.r. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali.
2. L’attività di campeggio è riconosciuta quale uso sociale del bosco ai sensi del’articolo 27 della l.r. 39/2000.
3. Nell’ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1, concessa dall’amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)”)

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.