Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 6
- Attività di campeggio nelle aree protette
L‘attività di campeggio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) è ammessa all‘interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1992 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) in osservanza delle disposizioni della stessa e dei regolamenti adottati dagli enti gestori per garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell’ambiente in generale tutelati e la presenza dell’attività campeggistica.
Ai fini dell’attività di regolamentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con il concorso della Consulta Tecnica per le Aree Protette e la Biodiversità di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), delibera entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge specifici indirizzi finalizzati a rendere per quanto possibile omogenea in tutto il territorio regionale la disciplina dell’attività di campeggio, particolarmente in ordine:
a) all’attività di preparazione degli alimenti;
b) al reperimento e utilizzo delle risorsa idrica e allo smaltimento delle acque reflue;
c) all’utilizzo dei presidi per l’espletamento delle funzioni fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l’attività di conferimento delle deiezioni non direttamente nell’ambiente;
d) al ripristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l’inizio dell’attività di campeggio,
3. Ulteriori indirizzi possono essere assunti dal Consiglio regionale mediante il programma triennale delle aree protette di cui all’articolo 4 della l.r. 49/1995.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.