Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 3
- Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi
1. I soggiorni didattico educativi possono svolgersi nell’ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall’amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata sulla base del modello di cui all’allegato C, dal legale rappresentante dell’ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.
2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.
4. In caso di comprovate esigenze dovute ad eventi fortuiti ed imprevedibili che comportino la necessità per l’ente o associazione di presentare una nuova richiesta ad un comune diverso da quello al quale era stata presentata la prima richiesta, i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere derogati dal comune territorialmente competente.
5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l’autorizzazione non è richiesta, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.