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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84

Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 2
- Definizioni
1. La presente legge disciplina le seguenti tipologie di soggiorni didattico educativi:
a) i campeggi temporanei di cui all’articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell’atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;
b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.