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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 83

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 38 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 38 - Segreteria amministrativa
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci è assistita dalla segreteria amministrativa, di cui all'articolo 12, comma 8, della l.r. 40/2005.
2. Le funzioni della segreteria amministrativa sono individuate dalla conferenza zonale dei sindaci.
3. La segreteria amministrativa può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l’azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all'articolo 12, comma 8, della l.r. 40/2005, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 30, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.